Cessione di credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestro di prevenzione. Non preclusa la pretesa creditoria e la buona fede del terzo.

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la propria buona fede“.

E’ questa la massima resa dalla sentenza delle SS UU della Corte di Cassazione n. 29847 del 3 luglio 2018.

La sentenza è oggetto di un interessante e lucido commento che è stato elaborato dall’Osservatorio misure patrimoniali della Camera Penale e che alleghiamo alla presente per una più agevole consultazione.

Potrete comunque accedere alla relazione nella casella dei lavori dell’Osservatorio.

Buona lettura.

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pdf Osservatorio Commento alla sentenza n. 29847.2018 130 KB

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