Delibera di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024

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Oggetto: astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli Avvocati, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per i giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024.

La Camera penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria, alla luce delle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’U.C.P.I. in data 25 gennaio 2024,

in ossequio

alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge, nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli Avvocati adottato da O.U.A., U.C.P.I., A.I.G.A., U.N.C.C. che, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018, è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008

comunica

ai sensi dell’art. 2 del detto Codice, che:

a) l’astensione dalle attività giudiziarie avrà una durata di 3 giorni e si protrarrà dal giorno 7 al giorno 9 febbraio 2024;
b) la specifica motivazione dell’astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dall’allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 25 gennaio 2024, attiene a molteplici problematiche, quali, a titolo soltanto esemplificativo: il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere, il perdurante aumento del sovraffollamento ed il conseguente peggioramento delle condizioni di vita a cui sono costretti i detenuti ristretti in carceri ormai al collasso; la modifica dell’art. 581 c.p.p., con particolare riguardo all’opportunità di abrogare i commi 1-ter e 1-quater del suddetto articolo; l’abnorme ed irragionevole allargamento dell’utilizzo delle intercettazioni e il loro impiego in relazione a tutti i reati aggravati dall’art. 416-bis.1. c.p. e, dunque, al di fuori del ricorrere di fenomeni di criminalità organizzata;
c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico dell’astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane (www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti, volantini, etc.);
d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’art. 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
e) tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
f) l’astensioneinquestionenonrientratraicasidicuiall’art.2,comma7,dellaleggen.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
g) sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Autoregolamentazione predetto

Reggio Calabria, 26 gennaio 2024

Il Segretario
avv. Ettore Squillaci

Il Presidente
avv. Pasquale Foti

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