La posizione assunta dalla Camera Penale “G. Sardiello” sull’intervista del collaboratore Villani

Pubblicato il:

Pubblichiamo, in allegato alla presente, la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Camera Penale “G. Sardiello” resa nella data 25 maggio 2018.

L’oggetto del pronunciamento è la vicenda, verificatasi alcuni giorni or sono, dell’intervista resa, previa autorizzazione del DAP, dal collaboratore di giustizia Villani Consolato.

Abbiamo ritenuto di assumere una posizione precisa su questa vicenda per sollecitare una riflessione collettiva sul fatto che, a nostro modesto avviso, la metodica autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, appaia lesiva dei diritti di difesa:

  • da una parte perché, evidentemente, determina un effetto di evidente influenza sullo svolgimento dei procedimenti aventi ad oggetto i fatti di cui ha riferito il collaboratore, prova ne sia di ciò la circostanza secondo cui la stessa giornalista ha affermato che su alcune delle vicende narrate ha dovuto operare un artigianale “omissis” per evitare che venisse svelato il segreto investigativo;
  • ancor più, dall’altra parte, perché proprio adducendo giustificazioni legate al pericolo di inquinamento della fonte di prova ovvero alla possibilità che si distorca la normale dinamica dibattimentale, ormai da diversi mesi viene sistematicamente negato alle difese di poter svolgere investigazioni difensive ed escutere direttamente i collaboratori di giustizia.

L’effetto che si è determinato, dunque, è quello secondo cui, da una parte, viene negato lo svolgimento di una attività difensiva che è costituzionalmente riconosciuta; dall’altra parte si autorizza lo svolgimento dell’intervista senza alcuna analisi delle possibili implicazioni che ne possano derivare proprio sulla serenità dello svolgimento dell’attività dibattimentale e finanche sulla possibilità che la stessa possa influenzare le indagini in corso. Non è superfluo sottolineare, in relazione a tale ultimo aspetto, come, evidentemente, il collaboratore di giustizia abbia riferito di fatti e circostanze che, per ciò che riferisce la giornalista, erano oggetto di attività investigativa in corso, tanto da indurre la stessa a secretarne il contenuto.

Dunque, un chiaro effetto distorsivo della normale fisiologia che, tanto l’attività di indagine dell’Ufficio di procura quanto l’attività di verifica nel contraddittorio delle parti, devono assumere secondo i dettami costituzionali.

Auspichiamo che ciò possa incoraggiare una riflessione collettiva su quanto l’uso incontrollato (certamente non da imputare alla giornalista) dell’informazione possa influenzare, in maniera distorsiva, la normale fisiologia dell’attività processuale.

Allegati

File Descrizione Dimensione del file
pdf Delibera N.3 del 2018 200 KB

  • Condividi