Il preventivo è d’obbligo. Cosa fare?

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Per come certamente sarà oggetto di conoscenza, il DDL denominato “disegno di legge concorrenza”, entrato in vigore lo scorso martedì 29 agosto, ha introdotto interessanti novità anche per quel che riguarda lo svolgimento della professione forense.

Tralasciamo, per il momento la incidente disciplina in merito alla possibilità di costituire società, per lo svolgimento della attività, che prevedono anche una componente non abilitata all’esercizio della professione – novità che pure ha innescato numerose polemiche e discussioni.

Segnaliamo, invece, specificamente, che l’art. 26 del suddetto DDL, alla lettera h) ha modificato la legge 247 del 31 dicembre 2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), specificamente all’art. 13 comma 5, nella parte in cui prevedeva che l’avvocato dovesse rilasciare un preventivo scritto «a richiesta». Ebbene, l’innovazione incide proprio nel senso di abrogare il sintagma «a richiesta» facendo così rimanere immutata la restante parte della disposizione nella parte in cui prevedeva quanto segue:

«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; (a richiesta) è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

Per come si vede, dunque, permane l’obbligo incondizionato di fornire il preventivo del costo della attività espletanda, e ciò a prescindere dal fatto che lo stesso venga richiesto o meno.

Segnaliamo anche che la mancata ottemperanza a tale obbligo incondizionato comporta la sottoposizione a sanzione disciplinare poiché rappresenta, tra l’altro, una violazione del dovere di trasparenza nel rapporto con il cliente (espressamente richiamato dall’art. 13 citato).

Ovviamente, la lapidarietà della disposizione lascia numerosi dubbi che speriamo si possano chiarire. Ad esempio:

  • in che misura è vincolante per l’avvocato visto che elaborare un preventivo significa, sostanzialmente, saper presagire il futuro: ad esempio, conoscere come si svolgerà il giudizio (se in ordinario o abbreviato), quanta corposità assumerà (la mole dell’incarto processuale è sempre rimpinguabile con travasi di atti di altri giudizi), quante udienza saranno tenute, se vi saranno contestazioni suppletive che renderanno il giudizio maggiormente complesso etc.; se vi saranno attività incidentali (ad esempio incidenti cautelari che sono estremamente impegnativi potendo condure anche ad un giudizio di cassazione);
  • se lo stesso debba riguardare ciascuna fase del giudizio che si va ad instaurare ovvero solo una parte;
  • ancora, se debba riguardare ogni singolo grado ovvero tutti quelli possibili (con relativo presagio sulla assoluzione o condanna, in primo o secondo grado, ovvero di annullamento con rinvio etc.).
  • se è vincolante anche per il cliente nel momento in cui questi, ricevuto il preventivo (anche non sottoscrivendolo per accettazione) per facta concludentia ne accetti lo stesso conferendo il mandato defensionale;
  • cosa accada, in generale, se vi sia un discostamento – per difetto o per eccesso, tra quanto indicato e quanto poi richiesto ovvero ottenuto dal professionista.

Etc.

Auspichiamo, in tal senso, che l’organismo di categoria possa al più presto emanare delle linee guida per consentirci di navigare in questo mare almeno con una bussola che ci faccia comprendere dove siamo e, soprattutto, dove ci stiamo dirigendo.

Da parte nostra, cercheremo di chiarire tutti i dubbi con delle iniziative che assumeremo prossimamente e di cui vi daremo contezza.

In allegato alla presente troverete, per comodità di consultazione, sia la legge n. 247 del 2012 che il c.d. “DDL concorrenza”.

Allegati

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